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Dimissioni volontarie dei lavoratori (Legge 17 ottobre 2007, n. 188 e D.M. 21 gennaio 2008)
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Cos’è: La legge n. 188/2007 ha introdotto l’obbligo di comunicare la volontà di recessione del rapporto di lavoro attraverso l’utilizzo di un apposito modulo ministeriale con validità massima di 15 giorni, pena la nullità dell’atto di risoluzione.
Gli interessati: La procedura si applica per le seguenti categorie di rapporti di lavoro: ·lavoro subordinato (ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico) ·collaborazione coordinata e continuativa; ·titolari di contratti di natura occasionale; ·associazione in partecipazione; ·soci di cooperative É possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura entro 15 giorni dall'approvazione della marca temporale; è necessario, inoltre, che non sia stata presentata al datore di lavoro (in quanto l'atto è di natura recettizia). La procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del TU 151/2001.
La disciplina non si applica invece nei confronti dei rapporti di lavoro marittimo, agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso, nei casi di recesso unilaterale dal lavoratore durante il periodo di prova, nei casi di c.d. dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c, alle c.d. dimissioni incentivate laddove frutto di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto, in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione, alle cessazioni di contratto, agli stages e tirocini, alle prestazioni di lavoro accessorio.
Come funziona: 1.Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario (anche il Comune) 2.Il soggetto intermediario inserisce i dati relativi alla dimissione in via telematica; 3.Il Sistema Informativo MDV del Ministero del lavoro rilascia il documento delle Dimissioni Volontarie con un codice univoco ed una data certa di rilascio (il documento ha validità 15gg) che viene consegnato al lavoratore 4.Il lavoratore consegna il documento di Dimissioni al datore di lavoro
Dove recarsi: I soggetti a cui è possibile rivolgersi per ottenere gratuitamente il modulo valicato sono le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, i Centri per l'Impiego, i Comuni, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed Istituti di Patronato (per queste ultime non appena saranno convenzionati con il Ministero del Lavoro)
Cosa ti serve: ·Dati relativi al lavoratore: un documento di identità valido, il codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno; ·Dati relativi al datore di lavoro: denominazione del datore di lavoro, codice fiscale, sede del datore di lavoro e sede di lavoro del lavoratore; ·Dati relativi al rapporto di lavoro: data inizio, tipologia di orario, tipologia contrattuale del rapporto.
Presso il Comune di Villa Carcina Puoi presentare le dimissioni anche al Comune di Villa Carcina recandoti presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico il Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì mattina (dalle ore 9 alle ore 12) previo appuntamento. L’ufficio relazioni con il pubblico si trova presso la Biblioteca comunale in via XX settembre 22. Tel. 030.8988224.
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