Sito Ufficiale del Comune di Villa Carcina - Via XX Settembre nr. 2 - Villa Carcina (BS) CF: 00351640172 - P.IVA: 00556800985 |
Tel. 030 8984.301 Fax 030 8984.306 Email certificata (PEC): comunevillacarcina@legal.intred.it |
L'Accesso agli atti |
Le 3 tipologie di "Accesso agli atti":
Visualizza anche
L'Accesso "Documentale" (previsto dal Capo V della L. 241/90)Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 (vedi la Legge su Normattiva). La legge n. 241 del 7 agosto 1990 definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica. Può essere redatta sul modulo (scarica modulo) appositamente predisposto e presentata:
L'Accesso "Civico" (previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013)Per “accesso civico” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.Lgs. 33/2013, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione - Visualizza tale Decreto su Normattiva. Tale Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), al comma 1 prevede infatti che «L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione» La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza .Può essere redatta sul modulo (scarica modulo) appositamente predisposto e presentata:
Il procedimento: Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web del Comune l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Tutela dell'accesso civico: Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio
L'Accesso "Generalizzato" (previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013)Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza(D.Lgs. 97/2016) - Visualizza tale Decreto su Normattiva Tale Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), al comma 2 prevede infatti che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» Può essere redatta sul modulo (scarica modulo) appositamente predisposto e presentata:
Visualizza la Deliberazione della Giunta Comunale N° 109 del 23/09/2013 «Individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione - art. 2, comma 9 bis, L.7/8/1990, n.241»
Registro degli Accessi
|