Raccolta di firme per proposte di legge di iniziativa popolare

Ultima modifica 16 settembre 2024

Questa sezione è dedicata alle proposte di legge di iniziativa popolare. Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Di seguito potete consultare l'elenco delle proposte di legge di iniziativa popolare per le quali è possibile recarsi presso i Ufficio demografici/Anagrafe del Comune per apporre la propria firma.

Estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Progetto di legge

 

Data di scadenza raccolta firme

GU 302 del 29/12/2023

Diritto alla vita, reddito alla maternità, sostegno ai sofferenti

30 giugno 2024

GU 297 del 21/12/2023

Riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme est

15 maggio 2024

G.U. 274 del 23.11.2024

 

DIRITTO ALL’AUTOPRODUZIONE DEL CIBO

Nella Costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo III (Rapporti economici), all’art. 44, si aggiunge il seguente: “Terzo comma. Tutti i cittadini e i soggetti residenti nel territorio della Repubblica hanno il diritto assoluto e irrinunciabile di coltivare la terra e di allevare animali sul suolo di proprietà, senza scopo di lucro, per il soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della propria famiglia”;

30 giugno 2024

G.U. 274 del 23.11.2024

 

DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI PAGAMENTO IN CONTANTI

All’art. 1277 del codice civile (Debito di somma di denaro), si aggiunge il seguente: “Comma 3: “L’estinzione delle obbligazioni pecuniarie può sempre avvenire mediante pagamento in denaro contante”;

30 giugno 2024

G.U. 274 del 23.11.2024

 

STOP ALL’INDOTTRINAMENTO GENDER NELLE SCUOLE

Nella costituzione della Repubblica Italiana, al Titolo II (Rapporti etico-sociali), all’art. 30 si aggiunge il seguente: ”Comma 2-bis: Le scelte relative all’educazione e all’istituzione dei figli minori in ambito religioso, morale, scientifico, sanitario, politico e affettivo-sessuale spettano in ultima istanza al padre e alla madre, i quali pertanto potranno sempre negare il proprio consenso all’insegnamento all’interno della struttura scolastica di teorie contrastanti con i loro principi e convinzioni morali”.

30 giugno 2024


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