L'Accesso agli atti "Documentale" (previsto dal Capo V della L. 241/90)

Ultima modifica 16 settembre 2021

Per accesso agli atti "documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990 (vedi la Legge su Normattiva).

La  legge n. 241 del 7 agosto 1990 definisce il  diritto di accesso come il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Possono esercitare questo diritto tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale quale è chiesto l'accesso.

Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
Tutti i documenti amministrativi individuati sono accessibili, ad eccezione di specifici casi stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela della riservatezza. (Decreto Legislativo n. 196/2003). La visione dei documenti è gratuita. Il Rilascio di Copie è soggetto a Pagamento.

Può essere redatta sul modulo (scarica modulo) appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo link
  • tramite posta ordinaria al Comune di Villa Carcina - Via XX Settembre nr. 2 - Villa Carcina (BS)
  • tramite fax al n. 030.8984.306
  • direttamente presso gli Uffici Comunali

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